Art. 2.
(Funzioni dell'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero).

      L'Agenzia:

          a) persegue le finalità di cui all'articolo 1, promuovendo il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato, gli enti e le istituzioni pubbliche, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali, ai sensi delle leggi vigenti;

          b) svolge funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e da associazioni e fondazioni,

 

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nel quadro delle finalità della presente legge;

          c) anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici dell'Italia con gli altri Stati, svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle istituzioni scolastiche italiane all'estero, provvedendo anche alla loro istituzione e soppressione;

          d) cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attività scolastiche e culturali italiane all'estero, avvalendosi anche di tutte le informazioni che amministrazioni dello Stato ed enti e istituzioni pubblici sono tenuti a tal fine a trasmetterle;

          e) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge.